I) CONTRATTI
IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - Rinunzia del terzo beneficiario -
Persistenza dell'obbligazione - Pretesa dello stipulante all'adempimento -
Configurabilità - Condizioni.
Nel
contratto a favore di terzi, pur in presenza di rinunzia alla prestazione
operata dal terzo beneficiario, l'art. 1411, comma terzo, cod. civ. riconosce,
sempre che non risulti diversamente dalla volontà delle parti, la persistenza
dell'obbligazione in favore dello stipulante, il quale, quando abbia un
interesse diretto all'adempimento in favore del terzo (nella specie, in quanto
titolare di una quota di partecipazione nella società beneficiaria), e non
sussista un formale divieto di quest'ultimo (nel qual caso opererebbe il
principio "nemo invitus locupletari potest"), può legittimamente
pretendere l'adempimento della prestazione in favore del terzo.
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. art. 1411
II) CONTRATTI
IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - Patto parasociale avente ad oggetto
l'impegno ad eseguire prestazioni in favore della società - Natura - Contratto
a favore di terzo - Adempimento - Pretesa - Soggetti legittimati.
Il
patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni
a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di
terzo disciplinato dall'art. 1411 cod. civ., il cui adempimento può essere
chiesto sia dalla società terza beneficiaria - che con l'eventuale atto di
citazione palesa la volontà di profittare del contratto -, sia dai soci
stipulanti, pur nell'ipotesi in cui abbiano ceduto a terzi le loro
partecipazioni sociali, in quanto la validità del patto parasociale non è
legata alla permanenza della qualità di socio degli stipulanti.
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. artt. 1411,
1458 e 2341 bis; Cod. Proc. Civ. art. 100
Massime
precedenti Vedi: N. 2493 del 1993