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Cassazione, sentenza 20 agosto 2013, n. 19229, sez. III civile ​

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO - Presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi - Sussistenza - Prova contraria - Onere del rappresentante - Fondamento.

In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, che è onere del rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1395 e 2697

Massime precedenti Vedi: N. 27783 del 2008