CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL
CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - Permuta di cosa presente contro cosa futura
per utilizzazione edificatoria di terreno costiero - Nullità per illiceità
della causa - Fondamento - Concorso di rimedi amministrativi, tipicità della
causa contrattuale e buona fede dei contraenti - Rilevanza - Esclusione.
Il contratto di permuta
di cosa presente (nella specie, la proprietà di un terreno) con cosa futura
(nella specie, la proprietà di alcune unità immobiliari da costruire sul
terreno medesimo), avente come obiettivo l'utilizzazione a fini edificatori di
un'area compresa nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia,
vietata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del d. l. 27 giugno
1985, n. 312, è nullo, ai sensi degli artt. 1343 e 1418, secondo comma, cod.
civ., per illiceità della causa, comportando un'inaccettabile compressione
dell'interesse, pubblico ed essenziale, assicurato dalle norme imperative in
materia urbanistico-ambientale, in quanto volto, nel suo contenuto intrinseco,
a un risultato pratico contrario alle disposizioni preposte alla tutela di
situazioni indisponibili, senza che abbiano rilievo, allo scopo di escludere
tale invalidità, la possibilità di ricorrere eventualmente a rimedi di carattere
amministrativo, quale la confisca dei beni, né la tipicità della schema
negoziale utilizzato o la buona fede soggettiva dei contraenti in ordine
all'antigiuridicità dell'operazione economica compiuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1343,
1418 com. 2 e art. 1552, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19, Legge 08/08/1985
num. 431, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44, Decreto Legge 27/06/1985 num. 312
Massime precedenti Vedi: N. 808 del 1983, N. 4070
del 1996
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 63 del 1973