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Cassazione, sentenza 30 gennaio 2013, n. 2203, sez. II civile

Contratti in genere - Simulazione - Prova - Scritta (controdichiarazioni) - Controdichiarazione - Natura - Requisito sostanziale dell'accordo simulatorio - Configurabilità - Esclusione - Coevità con l'accordo simulatorio - Necessità - Esclusione - Efficacia della controdichiarazione - Condizioni - Provenienza dalla parte contro il cui interesse è redatta - Sufficienza.

In tema di simulazione, la cosiddetta "controdichiarazione" costituisce atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo non essere coeva all'atto simulato, ma anche provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1414 e 1417

Massime precedenti Conformi: N. 7084 del 1992, N. 4410 del 1998, N. 14590 del 2003