I) Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del
contratto - per inadempimento - Mutamento delle condizioni patrimoniali dei
contraenti - Contratto preliminare - Eccezione dilatoria di cui all'articolo
1461 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni.
L'art. 1461
cod. civ., il quale, basandosi sul principio "inadimplenti non est
adimplendum", consente ad un contraente di sospendere l'esecuzione della
propria prestazione se ha il timore, dimostrato dalle peggiorate condizioni
economiche dell'altra parte - ipotesi cui si può assimilare anche quella della
conoscenza di una mutata situazione patrimoniale acquisita dopo la conclusione
del contratto - di non poter ottenere l'adempimento della controprestazione, è
applicabile anche al contratto preliminare, e legittima pertanto il rifiuto
della stipula del definitivo, pur se le prestazioni da adempiere
contemporaneamente non sono ancora eseguibili, mentre la persistenza del
pericolo di conseguire la prestazione, dopo la scadenza del termine di
adempimento, legittima la richiesta di risoluzione del preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461
Massime precedenti Conformi: N. 7060 del 2002
Massime precedenti Difformi: N. 4320 del 2008
II)
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica
dell'obbligo di concludere
il contratto - Compravendita immobiliare - Domanda giudiziale - Offerta della
prestazione corrispettiva - Modalità e forme - Offerta reale o per intimazione
- Necessità - Esclusione - Seria manifestazione di volontà di corrispondere la
prestazione - Sufficienza - Fattispecie.
L'offerta
della prestazione corrispettiva, cui l'art. 2932 cod. civ. subordina
l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere
un contratto di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere
necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ., non
può, tuttavia, consistere in una mera dichiarazione di intenti, dovendo essere
caratterizzata, in ogni caso, da serietà e buona fede. (Nella specie la S.C. ha
confermato la sentenza di merito, che aveva dedotto la mancanza di serietà
dell'offerta della controprestazione dal constatato peggioramento delle
condizioni economiche del promissario acquirente e dall'omessa prestazione
della garanzia fideiussoria, come pattuita con il contratto preliminare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1208, 1209 e 2932
Massime precedenti Conformi: N. 2991 del 1999, N. 26011 del 2010
Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2011