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* Cassazione, sentenza 30 settembre 2013, n. 22314, sez. II civile

CONTRATTI - Patto commissorio – Divieto – Immediato trasferimento del bene – Sussiste.

Una vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l'adempimento di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno, con effetti diversi a seconda che il debitore adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che una siffatta vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, costituisce un mezzo per eludere il divieto posto dall'art. 2744 c.c., e la sua causa illecita ne determina l'invalidità ai sensi degli artt. 1343 e 1418 c.c.