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Cassazione, sentenza 14 novembre 2011, n. 23728, sez. III civile

Negozi giuridici - Fiduciari - Contratto fiduciario di compravendita immobiliare - Obbligo di ritrasferimento del bene a carico del fiduciario - Previa richiesta del fiduciante - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Inadempimento dell'obbligo anzidetto - Risarcimento del danno (in assenza di clausola risolutiva espressa) - Sussistenza - Legittimazione sostanziale a disporre del bene in capo al fiduciario inadempiente - Insussistenza.

Nel contratto fiduciario di compravendita immobiliare l'obbligo di ritrasferimento del bene deve essere adempiuto dal fiduciario acquirente a prescindere dalla relativa eventuale richiesta da parte del fiduciante venditore. Ne consegue che, in caso di inadempimento all'anzidetto obbligo, ove le parti non abbiano stipulato al riguardo una clausola risolutiva espressa determinante la risoluzione dello stesso contratto di trasferimento, il fiduciario è tenuto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., al risarcimento del danno ed è privo di legittimazione sostanziale a disporre del bene sia "inter vivos" che "mortis causa".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1218 e 1470.

Massime precedenti Vedi: N. 1289 del 2000.