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Cassazione, sentenza 12 novembre 2013, n. 25424, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - Vendita di immobili - Contratto definitivo o preliminare - Requisito dell'atto scritto "ad substantiam" - Portata - Attestazione di pagamento sottoscritta dalle parti - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

L'atto scritto, richiesto dalla legge "ad substantiam" e non "ad probationem" per la validità dei negozi definitivi e preliminari di vendita di immobili o di quota di immobili, deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento, da cui risulti la precedente stipulazione, ma da uno scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non soddisfa l'esigenza del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 cod. civ., secondo cui i contratti preliminari di vendita di beni immobili debbono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità, l'attestazione di pagamento sottoscritta dall' "accipiens" e dal "solvens", e concernente somma corrisposta in esecuzione di un patto negoziale di cui si presuppone la futura stipula senza che ne sia documentata la giuridica esistenza nella sola forma valida richiesta dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1350, 1351 e 1418

Massime precedenti Conformi: N. 8937 del 1994

Massime precedenti Vedi: N. 7274 del 2005, N. 5197 del 2008, N. 2473 del 2013