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Cassazione, sentenza 20 febbraio 2014, n. 4065, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - Dolo decettivo - Conseguenze - Annullamento del contratto - Irrilevanza dell'oggetto dell'inganno - Fondamento.

In tema di vizi del consenso, vige il principio "fraus omnia corrumpit", in virtù del quale il dolo decettivo conduce all'annullamento del contratto (come pure del negozio unilaterale) qualunque sia l'elemento sul quale il "deceptus" sia stato ingannato e, dunque, in relazione a qualunque errore in cui sia stato indotto, ivi compreso quello sul valore o sulle qualità del bene oggetto del negozio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, art. 1429 e art. 1439

Massime precedenti Vedi: N. 12424 del 2006, N. 16663 del 2008, N. 14628 del 2009