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Cassazione, sentenza 26 marzo 2012, n. 4854, sez. II civile

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Oggetto - Determinatezza - Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Contenuto - Riconoscimento del promittente venditore circa l'avvenuto pagamento del prezzo - Implicita conferma della convenuta individuazione dell'oggetto dell'alienazione - Configurabilità - Sufficienza ai fini della determinatezza dell'oggetto del contratto - Sussistenza.

Vendita - Promessa di vendita - Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Contenuto - Riconoscimento del promittente venditore circa l'avvenuto pagamento del prezzo - Implicita conferma della convenuta individuazione dell'oggetto dell'alienazione - Configurabilità - Sufficienza ai fini della determinatezza dell'oggetto del contratto - Sussistenza.

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, l'esigenza della determinatezza o almeno della determinabilità dell'oggetto del contratto, sanzionata di nullità dall'art. 1418, secondo comma, in relazione agli artt. 1346 e 1325, n. 3, cod. civ., è soddisfatta dalla dichiarazione, che nella scrittura abbia fatto il promittente venditore, che il prezzo è stato pagato, nella specie mediante l'assunzione di tutte le spese necessarie per la costruzione dell'edificio da alienare, essendo necessariamente implicito in tale riconoscimento che anche la prestazione dovuta dal promissario compratore è stata consensualmente individuata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1325 n. 3, 1346, 1351 e 1418 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3938 del 1983, N. 7848 del 1996

Massime precedenti Vedi: N. 6352 del 2010