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* Cassazione, sentenza 19 marzo 2015, n. 5481, sez. III civile

CONTRATTI - Mutuo fondiario – Compravendita – collegamento negoziale - terzo datore di ipoteca – Responsabilità – Notaio – Istituto di credito.

Deve ritenersi che la fattispecie del collegamento negoziale sia configurabile anche se i singoli contratti fossero stati stipulati tra soggetti diversi, a patto che gli stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti. Deve, quindi, essere annullata con rinvio la sentenza di merito che esclude il collegamento negoziale fra i contratti di mutuo fondiario e di preliminare di compravendita dopo che il mutuante, ottenuta la somma dall’istituto mutuatario tramite assegno circolare rifiuta la stipulazione del contratto definito, dovendo ritenersi che il criterio della buona fede costituisca per il giudice uno strumento atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata e dovendo dunque riconsiderarsi nella specie la responsabilità dell’istituto mutuante e del notaio rogante.