Contratti in genere - Requisiti (elementi del
contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - Condizione sospensiva o
risolutiva nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti - Ammissibilità
- Requisiti - Effetti - Fattispecie in tema di compravendita condizionata
all'esercizio di prelazione convenzionale attribuita a terzi.
Le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono
pattuire una condizione sospensiva o risolutiva nell'interesse esclusivo di uno
soltanto dei contraenti, occorrendo al riguardo un'espressa clausola o, quanto
meno, una serie di elementi, idonei ad indurre il convincimento che si tratti
di una condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse. Ne
consegue che la parte contraente, nel cui interesse è posta la condizione, ha
la facoltà di rinunziarvi sia prima, sia dopo l'avveramento o il non
avveramento di essa, senza che la controparte possa comunque ostacolarne la
volontà.
(Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato
principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso il
carattere unilaterale della condizione risolutiva prevista in un contratto
preliminare di compravendita di un immobile, relativa alla mancata rinuncia da
parte di terzi alla prelazione convenzionale loro attribuita in precedenza sul
medesimo bene, non ravvisando l'esclusivo interesse del promittente acquirente
rispetto alla pattuita condizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1322, 1353 e
1355
Massime precedenti Conformi: N. 17059 del 2011
Massime precedenti Vedi: N. 24299 del 2006, N. 14938
del 2008, N. 19928 del 2008