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* Cassazione, sentenza 14 gennaio 2014, n. 629, sez. II civile

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Trattative e responsabilità precontrattuale – Certificato di abitabilità.

Nel periodo tra la sottoscrizione del contratto preliminare e la data convenuta per la stipula del rogito definitivo, le parti hanno l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza e, conseguentemente, sono tenute a comunicare all'altra parte qualsiasi circostanza impediva alla definizione dell'affare. Il promittente acquirente ha dunque il dovere di richiedere alla controparte la documentazione necessaria alla conclusione dell'affare e, nel caso in cui non sia intenzionato ad addivenire al rogito, è tenuto a manifestare questa sua volontà.

(Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce inquisito giuridico essenziale del bene compravenduto poiché vale a incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la ma funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Pertanto, il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra inadempimento del venditore per consegna di “aliud pro alio”, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell’articolo 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza: ne consegue che è legittimo il recesso dal preliminare dal contratto preliminare di compravendita dell’immobile risultato privo del certificato di abitabilità).