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Cassazione, sentenza 11 aprile 2016, n. 7055, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - Negozio di accertamento - Inidoneità - Conseguenze.
Ai fini dell'acquisto a titolo derivativo della proprietà di un bene immobile non può ritenersi idoneo un negozio di mero accertamento, che può eliminare incertezze sulla situazione giuridica, ma non sostituire il titolo costitutivo, essendo necessario, invece, un contratto con forma scritta dal quale risulti la volontà attuale delle parti di determinare l'effetto traslativo, sicché è irrilevante che una delle parti, anche in forma scritta, faccia riferimento ad un precedente rapporto qualora questo non sia documentato.