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* Cassazione, sentenza 27 marzo 2013, n. 7791, sez. II civile ​

Obbligazioni e contratti - Interpretazione del contratto - Conservazione del contratto.

In tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell'art. 1367 c.c. - secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno - va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue che detto criterio - sussidiario rispetto al principale criterio di cui all'art. 1362, primo comma, c.c. - condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso è rivolto, non può essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto.

(Trattasi di un caso di assistenza continua e affettuosa in cambio della casa con conseguente nullità del contratto per mancanza della forma scritta. Nel caso di specie la S.C. ha stabilito che i coniugi che non adempiono al dovere di mantenimento, per questo se ne devono andare e, vista la nullità del contratto, pagare un’indennità per ingiusta occupazione).