Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

* Cassazione, sentenza 8 febbraio 2016, n. 2438, sez. II civile

CONTRATTI - Compravendita - Mancato rilascio del certificato di agibilità del bene - Promissario acquirente - Mancata stipula del contratto definitivo - Sussiste.

Ai sensi dell’art. 1477, comma 3, c.c., il venditore ha l’onere, ai sensi di legge, di consegnare il certificato di agibilità. Pertanto il rifiuto, opposto dal promissario acquirente, di stipulare la compravendita definitiva dell’immobile, sprovvisto dei certificati di agibilità, abitabilità e conformità alla concessione edilizia, deve ritenersi giustificato.