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Cassazione, sentenza 14 dicembre 2016, n. 25597, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - Condizione potestativa semplice - Avveramento della condizione - Onere della prova - A carico del deducente.
In materia di elementi accidentali del contratto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l'adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante grava su colui che intende far valere quel diritto, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c.