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Cassazione, sentenza 10 maggio 2012, n. 7180, sez. II civile

Contratto preliminare – Vendita - Promissario acquirente – Inadempimento – Risoluzione – Risarcimento del danno - Penale – Riduzione dell’entità - Fattispecie – Non sussiste.

Nella fattispecie di contratto preliminare di vendita dell’immobile in costruzione, deve che ricordarsi che il terzo comma dell’articolo 1385 c.c. attribuisce alla parte non inadempiente la facoltà di scegliere tra la ritenzione della caparra e il risarcimento del danno, consentendogli le due diverse scelte di recedere o di chiedere la risoluzione per inadempimento alle quali consegue la ritenzione della caparra oppure il risarcimento del danno come da penale: ne consegue che risulta legittima la condanna inflitta al promissario acquirente inadempiente a versare alla controparte la penale fissata nella misura di un quarto del totale del corrispettivo pattuito per l’acquisto, al netto della caparra intascata all’epoca del preliminare, dovendosi ritenere particolarmente pressante per il promissario venditore l’interesse al pagamento del rateo previsto e mai avvenuto, in quanto tale da svolgere la funzione di finanziamento dei costi per la realizzazione dell’opera, e dunque non riducibile dal giudice l’ammontare di detta penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1382, 1384 e 1385