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Cassazione, sentenza 11 dicembre 2015, n. 22979, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - Inadempimento del promittente venditore di un bene immobile - Risarcimento del danno al promissario acquirente - Liquidazione - Criteri.

In materia di contratto preliminare, il risarcimento del danno, imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, si liquida nella misura pari alla differenza tra il valore commerciale del bene medesimo, al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, ed il prezzo pattuito.