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Cassazione, sentenza 12 luglio 2013, n. 17287, sez. II civile

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – PRELIMINARE - Condizione del contratto.

Stante il principio generale dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. - da cui deriva il potere delle parti di determinare liberamente entro i limiti imposti dalla legge il contenuto del contratto anche in ordine alla rilevanza attribuita all'uno piuttosto che all'altro degli elementi costitutivi della fattispecie astrattamente disciplinata - i contraenti possono validamente prevedere come evento condizionante (in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia) il concreto adempimento (o inadempimento) di una delle obbligazioni principali del contratto.

(Fattispecie relativa ad un preliminare di compravendita avente ad oggetto un fondo rustico con annessi fabbricati in cui le parti avevano stabilivano che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro otto mesi dal preliminare stesso, purché nelle more fosse stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria per le opere abusive. Si precisava inoltre che, se nel suddetto termine la concessione in sanatoria non fosse stata rilasciata, l'atto notarile definitivo sarebbe stato stipulato entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della consegna da parte dei promittenti venditori al promissario acquirente di copia della concessione in sanatoria).