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Cassazione, sentenza 12 novembre 2013, n. 25427, sez. II civile

 

VENDITA - Preliminare di vendita di immobile - Mancanza del certificato di abitabilità - Conoscenza della situazione da parte del promissario acquirente - Proponibilità dell'eccezione di inadempimento da parte del medesimo promissario acquirente - Esclusione - Fondamento.

In tema di contratto preliminare, l'eccezione di inadempimento basata sulla mancanza del certificato di abitabilità dell'immobile o della presenza di difformità edilizie sanabili non può essere proposta qualora risulti che il promissario acquirente era a conoscenza di tale situazione. Del resto, il presupposto dell'obbligo che l'art. 1477, ultimo comma, cod. civ., pone a carico del venditore (e non del promittente venditore) di consegnare i documenti relativi all'uso della cosa venduta, è che tali documenti siano necessari all'uso della medesima e si trovino in possesso del venditore, il quale, in caso negativo, dovrà curarne la formazione al momento della conclusione del contratto, sicché, in caso di preventiva conclusione del contratto preliminare, è necessario che tali documenti siano acquisiti e consegnati al promissario acquirente all'atto della stipula del contratto definitivo di vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1460, 1477 com. 3 e 2932

Massime precedenti Conformi: N. 16024 del 2002

Massime precedenti Vedi: N. 13969 del 2006