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Cassazione, sentenza 22 ottobre 2013, n. 23956, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - Vincolo reale non dichiarato sul bene oggetto del preliminare - Rimedi ex art. 1482 cod. civ. - Attivazione da parte del promissario acquirente - Configurabilità.

In tema di contratto preliminare, l'esistenza di un vincolo reale sul bene oggetto del futuro trasferimento, che non sia stato dichiarato dal promittente venditore e non fosse conosciuto dal promissario compratore, legittima quest'ultimo all'attivazione dei rimedi a tutela della propria posizione, quali l'istanza di risoluzione del contratto ovvero - qualora egli voglia, comunque, darvi esecuzione - la sospensione del pagamento del prezzo ancora dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1351 e 1482

Massime precedenti Vedi: N. 19097 del 2009