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Cassazione, sentenza 30 aprile 2012, n. 6612, sez. II civile

Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Preliminare di compravendita - Riserva di nomina del terzo da parte del promissario compratore - Mancanza della "electio amici" sino al tempo del rogito - Conseguenze - Legittimazione attiva ex art. 2932 cod. civ. - Titolarità esclusiva in capo allo stipulante - Sentenza costitutiva a favore del terzo - Pronuncia - Condizioni - "Electio amici" nella domanda giudiziale - Necessità.

In caso di preliminare di compravendita nel quale il promissario compratore si sia riservato la facoltà di nominare un terzo, in proprio luogo, fino al tempo del rogito, qualora la "electio amici" non sia intervenuta prima di tale momento, unico soggetto legittimato ad agire per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto è lo stipulante, il quale può ottenere la pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo eletto, purché lo abbia nominato nella domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1351, 1401 e 2932; Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 1219 del 1983, N. 3576 del 1999, N. 3328 del 2002