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Cassazione, ordinanza, 17 luglio 2024, n. 19657, sez. I civile

Assegno – Clausola d’intrasferibilità – Concorso di colpa – Rischio – Comune prudenza.


La spedizione per posta ordinaria di un assegno munito di clausola d’intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente ai sensi dell’art. 1227 primo comma c.c., comportando l’esposizione volontaria ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.