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Cassazione, ordinanza, 19 novembre 2024, n. 29794, sez. III civile

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Contratto di apertura di credito - Disciplina contenuta in un contratto di conto corrente stipulato per iscritto - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Condizioni contrattuali applicabili – Conto principale.

 

 
Il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale.