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* Cassazione, sentenza 24 maggio 2017, n. 25948, sez. V penale

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - Falsificazione di una cambiale – Depenalizzazione.
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p., e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p., da parte del D.Lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero di utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (in una fattispecie in tema di cambiali).