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Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, sentenza 12 dicembre 2016, n. 25342, sez. II civile


In materia di luci e vedute, la titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione al fine di esigere l'osservanza, ad opera del vicino, delle distanze di cui all'art. 907 c.c., sicché la parte convenuta per l’eliminazione di vedute poste a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 905 c.c., ha l’onere, ove affermi il proprio diritto a mantenerle, di provare l’avvenuto acquisto, a titolo negoziale od originario, della relativa servitù, non rilevando la mera preesistenza, di fatto, di tali aperture, il cui possesso, di risalenza anche ultraventennale, non ne implica necessariamente l'appartenenza originaria a detto convenuto.