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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 1° ottobre 2013, n. 22435, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - ESTRAZIONE A SORTE - Condizioni di legittimità dell'estrazione a sorte - Definitiva risoluzione delle contestazioni al progetto divisionale - Necessità - Rimedi esperibili avverso il provvedimento di sorteggio erroneamente reso - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE - Giudizio di divisione - Condizioni di legittimità dell'estrazione a sorte - Definitiva risoluzione delle contestazioni al progetto divisionale - Necessità - Rimedi esperibili avverso il provvedimento di sorteggio erroneamente reso - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.


Nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall'art. 789, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, l'ordinanza di sorteggio erroneamente resa in difetto di tale condizione, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura istruttoria, di per sé revocabile e privo del necessario carattere della decisorietà.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Costituzione art. 111
Massime precedenti Vedi: N. 14331 del 2011, N. 18354 del 2013
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16727 del 2012