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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 27 agosto 2012, n. 14652, sez. II civile

Comunione - Divisione - Fruizione in via esclusiva senza titolo giustificativo – Da parte di uno dei condividenti - Ristoro dei frutti civili – Valori di mercato – Sussiste.


In tema di divisione immobiliare il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione “pro quota” dei bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146
Massime precedenti: Cass. 6 aprile 2011, n. 7881