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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 6 aprile 2011, n. 7881, sez. II civile

Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Immobili non divisibili - Non comoda divisibilità - Immobile goduto da un solo condividente - Obblighi nei confronti degli altri condividenti - Corresponsione dei frutti civili - Quantificazione - Criteri.


In tema di divisione immobiliare, il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 718, 720 e 728.