Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 29 febbraio 2016, n. 3933, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - Passaggio in giudicato della sentenza di divisione - Conguagli - Inammissibilità.
In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e sono stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti seppure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l'individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, sicché qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, produce il relativo effetto nei confronti dell'ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.