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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 12 aprile 2017, n. 9515, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - Divisione ereditaria - Sentenza non definitiva sulla non comoda divisibilità del bene ereditario - Appello - Riforma - Rimessione al primo giudice ai fini dell'assegnazione e della determinazione del conguaglio - Esclusione - Fondamento
In tema di divisione ereditaria, a seguito della riforma della sentenza non definitiva che abbia dichiarato la non comoda divisibilità del bene, il giudice di appello non può rimettere la causa in primo grado ai fini dell’assegnazione del bene e della determinazione del conguaglio, non ricorrendo alcuna delle fattispecie di cui all’art. 354 c.p.c., che elenca le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice, né tali incombenti comportando, diversamente dalla vendita, lo svolgimento di attività accertative o materiali.