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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 3 gennaio 2017, n. 21, sez. II civile


DIVISIONE - IN GENERE (DIVISIONE CONVENZIONALE) - Prezzo massimo dell'immobile di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 – Permanenza del vincolo nei passaggi di proprietà – Fondamento - Conseguenze - Clausola contenente prezzo difforme - Nullità parziale.

Il vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi costruiti, ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, sulla base di convenzioni per la cessione di aree in diritto di superficie, ovvero per la cessione del diritto di proprietà se stipulate, quest'ultime, precedentemente all'entrata in vigore della l. n. 179 del 1992, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione, ex art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà, attesa la "ratio legis" di garantire la casa ai meno abbienti ed impedire operazioni speculative di rivendita; in tal caso, pertanto, la clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato è affetta da nullità parziale e sostituita di diritto, ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., con altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della originaria convenzione di cessione.