Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1994, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI - Spese per i funerali del "de cuius" - Anticipazione - Diritto di ottenere il rimborso dagli eredi - Sussistenza - Limiti.
Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà.