Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 30 aprile 2012, n. 6622, sez. II civile

Fonti del diritto - Efficacia e limiti della legge nello spazio (diritto internazionale privato) - Legge regolatrice - Forma degli atti - Donazioni - Forma - Validità - Art. 56, terzo comma, legge n. 281 del 1995 - Criteri - Legge regolatrice della sostanza o legge del luogo di compimento dell'atto - Distinzione tra forme "ad susbstantiam" e "ad probationem" - Rilevanza - Esclusione.

La disposizione di cui all'art. 56, terzo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 281, relativa alla disciplina applicabile alle donazioni nel sistema del diritto internazionale privato, nel prevedere che la donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto, essendo ordinata al principio della conservazione della validità degli atti giudici, va riferita a qualsiasi tipo di forma, senza alcuna distinzione tra forma "ad probationem" e forma ad "ad substantiam".
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 281 art. 56 com. 3, Cod. Civ. artt. 782 e 1350
Massime precedenti Vedi: N. 11050 del 1993
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 919 del 1999