Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 4 maggio 2012, n. 6761, sez. II civile

Donazione - Revocazione - Per sopravvenienza di figli - "Ratio" dell'istituto - Correlazione agli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, verso la prole - Ambito di applicazione - Sopravvenienze rilevanti - Adozione legittimante - Inclusione - Adozione ordinaria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Questione di illegittimità ex art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.


La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento, come anche dall'adozione del minore d'età ex art. 27 della legge n. 184 del 1983; pertanto, la revocazione della donazione non è consentita per sopravvenuta adozione del maggiore d'età, la quale è finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare all'adottante la trasmissione del nome e del patrimonio ("adoptio in hereditatem"), essendo, quindi, manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 803 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la revocazione degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 291 e 803, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 27, Costituzione art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 2031 del 1994