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Categoria: EDILIZIA

* Cassazione, sentenza 10 ottobre 2017, n. 46480, sez. III penale

ABUSI EDILIZI - Intervento edilizio – Necessità della Super Dia – Novella di cui al decreto legislativo 222/16 – Sanatoria – Non sussiste.

 

La sanatoria prevista dall’articolo 37 del DPR 380/01 può essere richiesta unicamente per gli interventi edilizi, realizzati in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), previsti dall’articolo 22, commi primo e secondo, del DPR e quindi non è estensibile anche agli interventi edilizi, di cui al comma 1 dell’articolo 23 Tue, per i quali la Scia si pone quale titolo abilitativo alternativo al permesso di costruire (c.d. Super Scia), applicandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria mediante procedura di accertamento di conformità di cui all’articolo 36 del medesimo DPR, come espressamente previsto dal primo comma della predetta disposizione; ciò sia a regime e sia per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 222 del 2016 in ordine ai quali, per la realizzazione dell’intervento edilizio, era richiesto, come nel caso di specie, il permesso di costruire o la Super Dia, in alternativa a detto permesso, vuoi per la ricordata continuità normativa tra i predetti istituti e vuoi per la continuità normativa quanto alle procedure sananti di cui agli articoli 36 e 37 TUE.