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Categoria: EDILIZIA

* Cassazione, sentenza 29 gennaio 2018, n. 4133, sez. III penale

ABUSI EDILIZI - Manufatto - Interventi illeciti - Proprietario non committente - Padre esecutore dei lavori - Responsabilità - Non sussiste.

 

La natura di reati propri degli illeciti previsti dalla normativa edilizia (articolo 44, D.P.R. n. 380/01) non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 29, comma primo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole. La prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico a edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo in loco e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o il regime patrimoniale dei coniugi.