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Categoria: EDILIZIA

* Cassazione, sentenza 28 maggio 2018, n. 13345, sez. II civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - Locazione, cessione, permute, alienazioni - Vendita di immobili in edilizia convenzionata - Prezzo vincolato in tutti i passaggi di proprietà.

 

 

Il vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi costruiti, L. n. 865 del 1971, ex art. 35, sulla base di convenzioni per la cessione di aree in diritto di superficie, ovvero per la cessione del diritto   di proprietà se stipulate, quest'ultime, precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 179 del    1992, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione, L. n. 448 del 1998, ex art. 31,   comma 49 bis, segue il bene, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà,    attesa la ratio legis di garantire la casa ai meno abbienti ed impedire operazioni speculative di rivendita; in tal caso, pertanto, la clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato è affetta da nullità parziale e sostituita di diritto,  ex art. 1419 c.c., comma 2, e art. 1339  c.c., con altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della originaria convenzione di cessione.