Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 1° aprile 2015, n. 6613, sez. I civile

EDILIZIA - EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - Residenziale pubblica - Domanda di riscatto – Esecuzione in forma specifica - Limiti.


In tema di edilizia residenziale pubblica laddove il procedimento attivato con la presentazione della domanda di riscatto dell’alloggio si concluda con l’accettazione e la comunicazione del prezzo da parte dall’Amministrazione, sempre che non intervengano fatti impeditivi sopravvenuti (come la decadenza o la revoca dell’assegnazione), l’assegnatario in locazione diventa titolare di un diritto soggettivo alla stipula del contratto di compravendita che è suscettibile di esecuzione in forma specifica, a norma dell’articolo 2932 c.c.