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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 15 maggio 2020, n. 15205, sez. III penale

ABUSI EDILIZI - Lottizzazione abusiva - Prassi amministrativa - Concessione dei permessi - Legittimo affidamento del privato - Errore scusabile Sussiste.
 

Non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall’articolo 42 cod. pen., dovendo ovviamente valutarsi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l’articolo 5 cod. pen. secondo l’interpretazione fornita dalla sentenza n. 364 del 1998 della Corte Costituzionale. Da questo punto di vista, La Corte di cassazione ha riconosciuto l’incidenza della prassi amministrativa sul legittimo affidamento del privato. Si è così ritenuta la buona fede dell’acquirente dell’immobile abusivamente lottizzato derivante dall’avvenuta allegazione al rogito del certificato di destinazione urbanistica, oltre che dal fatto che lo stesso aveva riposto legittimo affidamento sulla prassi comunale di rilasciare le concessioni pur in assenza del piano di lottizzazione; analogamente ha riconosciuto la buona fede dell’acquirente a causa del prolungato comportamento omissivo della P.A., dall’esistenza di una prassi favorevole attestata dal notaio rogante e dall’assoluzione per carenza dell’elemento soggettivo addirittura degli stessi venditori degli immobili.

La buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l’elemento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento dell’autorità amministrativa deputata a tutela dell’interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta.