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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 17 ottobre 2018, n. 47128, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Richiesta di permesso in sanatoria successivo all'irrevocabilità della sentenza di condanna - Sola corresponsione dell'oblazione - Estinzione del reato - Esclusione - Caducazione dell'ordine di demolizione - Esclusione.
 

La corresponsione, integrale e nei termini, della somma stabilita a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito edilizio, non determina, ove sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, né l'estinzione del reato, né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione, che può essere revocato soltanto a seguito del rilascio del permesso in sanatoria.

(Nella fattispecie la Corte ha precisato che, in base al disposto dell'art. 38, comma terzo, della legge

n. 47 del 1985, in conseguenza del pagamento dell'oblazione, non si deve tener conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena).