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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 27 novembre 2018, n. 30721, sez. II civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - Acquisto - Diritto di prelazione - Contratto di locazione - Necessità - Ulteriore requisito dell'effettiva e personale utilizzazione del bene da oltre un quinquennio - Indispensabilità - Fattispecie.

Il diritto di prelazione, previsto dall'art. 1, comma 6, della l. n. 560 del 1993 per l'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiede non solo che gli assegnatari e i familiari conviventi detengano l'immobile sulla base di un valido contratto di locazione ad uso abitativo, ma anche che sussista l'ulteriore requisito dell'effettiva e personale utilizzazione del bene da oltre un quinquennio, gravando su colui che agisce per far valere tale diritto l'onere di provare i relativi fatti costitutivi. (Nella specie, il familiare dell'assegnataria, l'unica ad avere inizialmente inoltrato l'atto di impegno all'acquisto, aveva manifestato l'intenzione di acquisto "iure proprio" soltanto dopo la cessazione della convivenza con la stessa).


EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - Inclusione dell'immobile nel piano regionale di vendita ex art. 1, comma 4, l. n. 560 del 1993 - Conseguenza - Obbligo dell'ente proprietario di procedere all'alienazione - Esclusione - Fondamento.

L'obbligo, per l'ente proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di alienare l'immobile all'inquilino, che abbia manifestato una volontà in tal senso, non sorge per il solo fatto che l'appartamento sia stato inserito nel piano regionale di vendita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 560 del 1993, perché quest'ultimo costituisce un mero atto preparatorio del procedimento amministrativo finalizzato all'alienazione, per il cui perfezionamento sarà comunque necessaria un'ulteriore manifestazione di volontà da parte dell'ente proprietario.