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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 3 maggio 2018, n. 18907, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Reato di cui all'art. 44, comma 1, lett.c), d.P.R. 380 del 2001 - Interventi edilizi attuativi di piani o programmi di recupero - Configurabilità.

 

 

In tema di lottizzazione abusiva, rientrano nell'ambito applicativo della fattispecie di reato di cui agli artt. 30 e 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 anche gli interventi edilizi eseguiti    in attuazione di piani o programmi integrati di recupero urbanistico adottati in violazione degli strumenti urbanistici.

(In motivazione la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. avverso il provvedimento che aveva confermato il rigetto del sequestro preventivo dell'area, precisando che i piani integrati comunali, in cui assume valenza l'interesse pubblico alla riqualificazione urbana ed ambientale di  aree  degradate e non quello al conseguimento di un vantaggio dell'ente sul piano finanziario, possono consentire interventi anche in zone di espansione, se necessari per assicurare l'unitarietà e funzionalità dell'urbanizzazione di un territorio).