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Categoria: EDILIZIA

Corte Costituzionale, sentenza 9 gennaio 2019, n. 2

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Accertamento di conformità - Determinazione dell'oblazione in misura pari al valore di mercato dell'intervento eseguito.
 

La corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, lettera a), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia).

(Tale norma, nel disciplinare in ambito regionale la procedura di accertamento di conformità di interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, prevede che il rilascio del permesso in sanatoria o la denuncia di inizio attività in sanatoria – se l’intervento eseguito è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’esecuzione e a quello della richiesta (cosiddetta “doppia conformità”) – siano subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, «di un importo pari al valore di mercato dell’intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione».)