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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 16 dicembre 2015, n. 49594, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Porticato coperto - Organismo edilizio - Necessità di permesso di costruire - Sussistenza.

Deve considerarsi soggetto a permesso di costruire l'intervento consistente nella chiusura di un porticato aperto e nella realizzazione di camere indipendenti, con bagni e mutamento di destinazione d'uso, in quanto i porticati coperti costituiscono organismi edilizi, avuto riguardo non solo alla loro autonoma utilizzabilità, ma anche al fatto che essi realizzano un vero e proprio corpo di fabbrica, avente incidenza concreta e ben visibile sulla fisionomia dell'immobile, di cui vengono ad essere mutati il volume complessivo e l'aspetto esteriore.