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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 14 dicembre 2016, n. 52835, sez. III penale

EDILIZIA - Pertinenza urbanistica - Piscina posta a servizio esclusivo di un fabbricato residenziale - Ammissibilità - Condizioni.
In materia edilizia, affinché un manufatto (nella specie una piscina) presenti il carattere di pertinenza, tale da non richiedere per la sua realizzazione il permesso di costruire, è necessario che esso sia preordinato ad un'oggettiva esigenza funzionale dell'edificio principale, sfornito di un autonomo valore di mercato, di volume non superiore al 20% di quello dell'edificio cui accede, di guisa da non consentire, rispetto a quest'ultimo e alle sue caratteristiche, una destinazione autonoma e diversa.