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Cassazione, sentenza 18 novembre 2013, n. 25857, sez. III civile

PROCEDIMENTO CIVILE - Termini processuali – Sospensione.


Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase.