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Categoria: FALLIMENTO

* Cassazione, ordinanza 25 settembre 2017, n. 22280, sez. I civile

FALLIMENTO - Risoluzione del contratto di trasferimento di azienda – Opponibilità – Trascrizione della domanda.

 

Ove l'azione di risoluzione contrattuale sia stata promossa dalla parte in bonis prima della dichiarazione di fallimento del contraente inadempiente, l'opponibilità della relativa domanda alla massa (quando il contratto abbia per oggetto beni immobili) presuppone sempre la trascrizione della medesima domanda giudiziale.

Nel caso di cessione di una azienda che comprenda anche beni immobili, deve ritenersi che, come è necessario tenere conto delle particolari forme stabilite dalla legge per i singoli beni che compongono l'azienda (art. 2556 c.c., comma 1) - e quindi adottarsi in presenza di beni immobili l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata -, così ai fini pubblicitari l'atto traslativo dovrà essere sia iscritto nel registro delle imprese (rendendo opponibile ai terzi la cessione dell'azienda in relazione al complesso di beni di natura mobiliare, ivi compresi i crediti, che la compongono), sia trascritto nei registri immobiliari, al fine di assicurarne la prevalenza rispetto a qualunque altro atto avente efficacia reale, che venga successivamente trascritto in relazione al medesimo compendio immobiliare.