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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 14 marzo 2011, n. 6003, sez. I civile

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità illimitata - Fallimento dei soci - Socio receduto - Esistenza nota prima del fallimento - Procedimento di estensione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Esercizio di un potere officioso da parte del giudice ovvero violazione del principio di terzietà - Esclusione.


Il fallimento del socio receduto non deve avvenire necessariamente con la procedura di estensione ex art. 147, secondo comma, legge fall., poiché, quando la sua esistenza è già nota prima della dichiarazione di fallimento della società, questo, ai sensi del primo comma, produce il fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili; pertanto, in tal caso non sussiste esercizio di un potere d'impulso d'ufficio da parte del giudice, con accertamenti in fatto eccedenti l'oggetto della domanda, né ne è compromessa la terzietà in quanto, accogliendo l'istanza volta alla dichiarazione di fallimento della società, il giudice stabilisce le conseguenze che ad essa la legge ricollega, tra cui anche il fallimento del socio illimitatamente responsabile.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147.
Massime precedenti Conformi: n. 9445 del 2007.